Nel calcolo della pensione entrano in gioco molti fattori ed effettuare una stima esatta del proprio assegno previdenziale futuro non è un’operazione banale, anche a causa del continuo mutare di normative e leggi. A giocare un ruolo fondamentale sono i contributi versati nel corso della vita lavorativa, alcuni dei quali potrebbero risultare penalizzanti ai fini della misura dell’assegno, come ad esempio quelli figurativi.
Ecco perchè, per alcune pensioni (di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo o con sistema misto e le pensioni anticipate) si può chiedere il ricalcolo più favorevole. Vediamo come e perchè.
Ricalcolo pensione retributiva, contributiva e mista
Se negli ultimi anni pre-pensione, invece di avere un aumento, il lavoratore ha subito una riduzione dello stipendio o ha perso il lavoro, percependo un assegno di disoccupazione, la pensione potrebbe risultare ridotta. Con il sistema retributivo, infatti, si tiene conto degli stipendi percepiti dal lavoratore compresi negli ultimi 5 o 10 anni.
Questo avviene in genere nei casi in cui l’assegno previdenziale viene calcolato con il sistema retributivo, mentre nei casi in cui l’assegno viene calcolato sulla base del montante contributivo maturato (sistema contributivo), tale paradosso non si verifica.
Questo non impedisce però la possibilità di neutralizzare periodi (non necessari al raggiungimento del diritto a pensione), anche per la pensione calcolata con sistema misto o interamente contributivo. Lo ha evidenziato la Cassazione in diverse sentenze, poi recepite dall’INPS.
Da qui la possibilità (relativamente recente) di rimediare: i contributi neutralizzabili devono però essere collocati nelle ultime 260 settimane (cinque anni) di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione e non devono essere necessari per il raggiungimento del requisito minimo della pensione stessa.
Sterilizzare la contribuzione penalizzante
Per risolvere la questione, la giurisprudenza ha riconosciuto ai lavoratori, anche autonomi, la possibilità di sterilizzare contributi penalizzanti, non facendoli rientrare nel calcolo della pensione, a patto che essi siano stati accreditati una volta maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia o anticipata.
La sterilizzazione dei contributi può riguardare fino ad un massimo di 260 settimane contributive nel caso in cui queste facciano riferimento a periodi di rioccupazione con retribuzione inferiore o ad una disoccupazione indennizzata.
Non vi è alcun limite invece alla neutralizzazione di contributi facenti riferimento a periodi figurativi di integrazione salariale o di contribuzione volontaria.
Contributi figurativi: cosa sono e come neutralizzarli
In generale, la penalizzazione si può verificare nei casi in cui l’accredito di contribuzione figurativa possa risultare dannoso ai fini del calcolo dell’assegno.
I contributi figurativi (che si maturano in casistiche diverse) accreditati d’ufficio ci sono ad esempio quelli derivanti da cassa integrazione; mobilità; lavori socialmente utili; contratti di solidarietà; assistenza antitubercolare; invalidità e inabilità indennizzate con successivo recupero della capacità lavorativa. Da qui la possibilità di chiederne l’esclusione se risultano penalizzanti (non prevedono una quota IVS e dunque non contribuendo ad accrescere il montante contributivo).
Ci sono poi anche i seguenti contributi figurativi, per i quali in alcuni casi è possibile che insorga la penalizzazione sul montante contributivo.
- maternità e congedi parentali;
- assistenza dei figli;
- malattia e infortuni;
- aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;
- assistenza a disabili (Legge 104);
- congedo per donne vittime di violenza;
- sussidi di disoccupazione.
Disoccupazione neutralizzabile: in quali casi
Per quanto riguarda il caso specifico della disoccupazione, sono neutralizzabili i periodi caratterizzati da:
- indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti,
- Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI e nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI),
- indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e requisiti ridotti.
Nel caso in cui questi contributi siano parzialmente necessari ai fini del diritto a pensione, possono essere neutralizzati solo per la quota che eccede tale computo.
Riferimenti normativi, caso per caso
E’ l’art. 37 del Dpr 818 del 26 aprile 1957 a disciplinare la neutralizzazione dei contributi, seguita dalle leggi 233/1990 e 335/1995. Il concetto è stato poi ripreso da diverse sentenze e da documenti di prassi INPS (es. nel caso dei lavoratori in NASpI) che ne hanno applicato i contenuti a specifiche casistiche.
Una è la sentenza della Corte Costituzionale 82/2017, che dichiara illegittimo l’articolo 3, comma 8, della legge 297/1982, nella parte in cui non prevede la possibilità di neutralizzazione dei contributi.
C’è anche la sentenza n. 173 del 23 agosto 2018, in cui la Corte afferma l’illegittimità degli artt. 5, comma 1, legge 233/1990 ed 1, comma 18, leggr 335/1995: per la determinazione delle quote di trattamento pensionistico, se il lavoratore autonomo che abbia già conseguito l’anzianità contributiva minima continua a lavorare accumulando altri contributi, deve essere possibile escluderli dal computo se comportano un trattamento pensionistico meno favorevole.
quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.
Quindi, in questo specifico caso, è riconosciuta l’opzione soltanto per i contributi maturati dopo il raggiungimento del requisito per la pensione.
Per la neutralizzazione dei contributi, il più recente documento di prassi di riferimento è il Messaggio INPS 883/2022. La circolare 66/2023, invece, affronta il caso del ricalcolo dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità dei marittimi, protagonosti della più recente sentenza di Cassazione sulla materia.