I cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea che soggiornano regolarmente sul territorio italiano hanno diritto di fruire, al pari dei cittadini italiani, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
A chiarirlo è l’ANPAL, con la circolare n. 4/2018, con la quale fornisce istruzioni per stranieri disoccupati appartenenti all’UE su come ottenere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Libera circolazione nell’UE
L’ANPAL fornisce infatti chiarimenti in merito al requisito della residenza e al rilascio della DID, che può essere effettuato anche dai cittadini dell’Unione Europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto dell’art. 45 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e della direttiva 2004/38/CE.
Con riferimento al requisito della residenza contenuto nell’art. 11, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 150/2015, l’Agenzia precisa che questo:
Deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione Europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione Europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.
In sostanza, ciascun lavoratore è libero di cercare lavoro in un altro Stato membro ottenendo le stesse tutele e regolamentazioni del Paese d’origine.
Dunque, gli uffici di collocamento nazionali devono prestare ai cittadini comunitari la medesima assistenza prestata ai cittadini italiani, senza alcuna discriminazione, sia dal punto di vista dell’attivazione, che della ricollocazione nel mercato del lavoro.