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Pensione in totalizzazione o cumulo, guida alle trattenute

di Barbara Weisz

27 Gennaio 2020 08:44

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Ecco quando le trattenute sulla pensione in totalizzazione o in cumulo seguono le regole ordinarie e quando si applicano invece quelle di competenza di un singolo istituto previdenziale: chiarimenti INPS.

Le trattenute sul cedolino pensione per estinzione di finanziamenti, somme dovute all’INPS, pignoramenti, nel caso in cui il trattamento previdenziale sia in totalizzazione o in cumulo vengono prelevate con regole che possono cambiare a seconda della tipologia di operazione.

Ad esempio, la restituzione di prestiti concessi dietro cessione del quinto avviene sul totale dell’assegno, indipendentemente dalle quote di pertinenza dei diversi istituti presso i quali sono stati pagati i contributi; se però le somme sono dovute all’INPS, verranno calcolate sulla sola quota di pertinenza dell’istituto.

I chiarimenti sulle trattenute pensione in totalizzazione sono contenuti nel messaggio INPS 3190/2018, che riguarda anche i trattamenti in cumulo come modificati dalla manovra 2017, che (fra le altre cose) ha esteso questa possibilità alle casse professionali.

Partiamo dai prestiti con cessione del quinto sulla pensione. La trattenuta si applica all’importo totale della pensione, indipendentemente dal fatto che le quote siano erogate dall’INPS o da altri enti, anche nel caso in cui non sia presente alcuna quota a carico dell’istituto nazionale di previdenza sociale.

Restano fermi i limiti previsti dalla normativa sulla cessione del quinto, per cui la trattenuta non può eccedere un quinto della pensione (al netto delle trattenute) e, nel calcolo della quota cedibile, deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge. Stesso discorso per la cessione del quinto ottenuta sullo stipendio, quindi prima di andare in pensione.

Le somme che invece sono state erogate indebitamente, sulla pensione oppure a titolo di TFR, vengono recuperate solo sulla quota INPS, sempre con i limiti previsti (per cui la trattenuta non sarà mai superiore a un quinto).

Nel caso in cui ci siano stati pagamenti della pensione post-mortem, avvenuti cioè dopo il decesso del pensionato e che sono quindi da restituire, la restituzione avviene con cadenza semestrale. Non è dovuto nulla se la quota da restituire non supera i 12 euro.

Per quanto riguarda i pignoramenti, possibili in seguito a procedure esecutive, valgono le stesse regole previste per la totalità delle pensioni (articolo 545, comma 7, codice di procedura civile, come modificato dal decreto legge 83/2015).

Infine, sulla pensione in totalizzazione o in cumulo si possono applicare trattenute per alimenti e assegni di mantenimento da corrispondere in esecuzione di provvedimenti giudiziali, mentre non si può effettuare il pagamento di oneri da riscatto (che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione).