I contratti stagionali, anche dopo la stretta sui contratti a termine prevista dal decreto Dignità, possono essere stipulati e prorogati senza bisogno della causale: sono, sostanzialmente, rapporti di lavoro che restano liberi da durata massima di 24 mesi, causale, e tetto del 20% previsto come numero massimo di contratti a termine rispetto agli assunti a tempo determinato. Vediamo tutti gli adempimenti corretti da effettuare per un contratto stagionali a norma.
Contratti a termine
Le novità sui contratti a termine previste dal dl 87/2018 escludono i contratti stagionali dall’applicazione delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, la Riforma dei contratti del Jobs Act. Ebbene, significa che non si applicano il tetto massimo di 24 mesi dei contratti a termine che si possono stipulare con un’unica azienda e che non ci vuole la causale.
Lavoro stagionale
Il successivo articolo 23 esonera le attività stagionali anche dal tetto pari al 20% degli assunti a tempo indeterminato previsto nelle imprese oltre i cinque dipendenti. Non è, però, specificamente esclusa l’applicazione del limite massimo di quattro rinnovi, che è invece prevista dall’articolo 21 del Dlgs 81/2015. Quindi, non è chiaro come coordinare queste due norme, in considerazione del fatto che la ratio, sui contratti stagionali, sembra essere quella di svincolarli dai paletti previsti per i normali contratti a termine in virtù della specificità del settore. Le attività stagionali, lo ricordiamo, in attesa di nuovo decreto applicativo ministeriale, sono quelle contenute nel Dpr 1525 del 1963.
Contratto stagionali
In ogni caso, il contratto a termine va stipulato in forma scritta e ci deve essere una data di termine, in mancanza della quale è considerato automaticamente a tempo indeterminato. Attenzione anche ai rinnovi: se un rapporto di lavoro si prolunga oltre la scadenza del termine oltre i 30 giorni nel caso in cui il contratto fosse inferiore ai sei mesi, oppure oltre i 50 giorni se il contratto durava da più tempo, scatta la trasformazione a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve consegnare al dipendente il contratto entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.