I lavoratori che con lo stipendio di luglio o agosto non hanno avuto il conguaglio IRPEF, a debito o a credito, derivante dalle risultanze del modello 730, riceveranno il rimborso o l’addebito fiscale con la busta di paga successiva al mese di trasmissione della dichiarazione dei redditi salvo alcuni casi particolari.
Non sempre i datori di lavoro privati, anche quando sono Pubbliche Amministrazioni, effettuano l’adempimento in tempo per comprenderlo nel primo stipendio utile, nel qual caso lo ritardano alla busta paga successiva. Mentre per chi invia il 730 precompilato la differenza la fa la data di invio: per un conguaglio tempestivo è fondamentale non attendere nella trasmissione del modello. Per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta, infine, ricordiamo che dal 2020 le risultanze contabili (trattenute e rimborsi da effettuare) arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non più da CAF e professionisti. Chi invece non ha un sostituto d’imposta e ottiene l’accredito su IBAN dall’Agenzia delle Entrate. deve aspettare fino a sei mesi dal termine ultimo previsto per la trasmissione della dichiarazione.
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Conguagli IRPEF con ritardo
Nella maggior parte dei casi, il ritardo è dovuto allo slittamento delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’emergenza Coronavirus ha prorogato a fine settembre la data ultima per l’invio delle dichiarazioni, con la conseguenza che i modelli non ancora trasmessi non possono essere conguagliati. Il ritardo potrebbe essere anche dovuto al momento in cui ha effettuato l’invio il centro di assistenza fiscale o il professionista a cui il contribuente si è rivolto. In ogni caso, arriverà nel successivo mese. E’ dunque più facile che le imprese siano riuscite a procedere alla liquidazione delle somme dovute quando la dichiarazione dei redditi è stata presentata prima.
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Rimborsi oltre soglia
Un caso particolare è rappresentato da coloro che hanno diritto a un conguaglio a credito superiore alla possibilità che il sostituto di imposta ha di applicarlo alla prima busta paga utile. Le somme a credito, in base a quanto previsto dalla circolare delle Entrate 42/2018, vengono versate attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute IRPEF, o delle addizionali. Se però queste non fossero sufficienti, si spalma la somma rimanente sulle mensilità successive. In questo caso, il sostituto d’imposta deve però avvertire il dipendente contestualmente alla prima busta paga utile non conguagliata integralmente.
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Rimborsi fiscali oltre 4mila euro
Restano infine valide le regole a parte per coloro che chiedono rimborsi fiscali da 730 superiori ai 4mila euro annui: in questo caso i tempi sono più lunghi perché l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli prima di procedere all’approvazione del rimborso. In questo caso, i tempi possono slittare fino a 4 mesi dal termine ultimo previsto per la trasmissione, oppure dalla data d’invio in caso di ritardo rispetto alla scadenza.