Le agevolazioni acquisto prima casa si possono fruire anche quando il contribuente sia titolare di diritto di nuda proprietà su un’altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile soggetto ad acquisto agevolato (cfr.: Cassazione, Ordinanza n. 19989/2018).
Nuda proprietà
Questo perché il nudo proprietario non ha il possesso dell’immobile, che invece fa capo all’usufruttuario, al pari di quanto avviene nel caso in cui l’acquirente risulti proprietario nello stesso Comune di altro immobile concesso in locazione a terzi.
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In entrambi i casi il proprietario è privato della detenzione, e conseguentemente anche della possibilità di utilizzare il bene come abitazione principale: dunque può usufruire delle agevolazioni prima casa su un altro immobile, anche se situato nello stesso territorio comunale.
Agevolazioni prima casa
In questo senso trova applicazione la norma contenuta alla lett. B) dell’art. 1 nota II bis della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/86, la cui finalità è quella di agevolare l’acquisto della casa di abitazione a chi non sia nella disponibilità di altro alloggio idoneo.
Diversamente dal caso della nuda proprietà, la Cassazione ha tuttavia precisato che, nel caso della locazione, è da verificare che il vincolo locatizio non sia stato maliziosamente preordinato per creare uno stato di indisponibilità abitativa al fine di usufruire del beneficio.