Di norma, secondo un’orientamento condiviso da anni, sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato. Tuttavia, secondo una nuova Ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 32488 dell’8 novembre 2021), se la mancata indicazione del calcolo si limita agli interessi di mora, che sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile, la cartella resta legittima in quanto non ci sono margini interpretativi che possono mettere in difficoltà il debitore chiamato a pagare. Dunque, in questi casi la cartella è legittima pur se riporta unicamente l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di costi accessori.
Contenuto della cartella
Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla. Di norma, nella cartella devono essere essere riportati:
- l’imposta;
- le sanzioni;
- gli interessi.
Tuttavia, se a mancare è soltanto il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria, è sufficiente indicare il riferimento temporale dell’iscrizione a ruolo, al tipo di imposta, alla decorrenza e all’entità degli accessori: questi elementi consentono di verificare la regolarità del calcolo applicando una semplice operazione matematica.
Modalità di calcolo degli interessi
Per la Corte di Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate:
- le analitiche modalità per il calcolo degli interessi;
- gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212/2000);
- l’indicazione della data di consegna del ruolo.
In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.
In base all’Ordinanza di Cassazione 32488/2021, tuttavia, gli interessi moratori per il ritardato pagamento (dopo 60 giorni dalla notifica) si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, al tasso determinato ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze. Di diversa natura gli interessi fino alla iscrizione a ruolo, per i quali resta necessaria l’indicazione del criterio adottato.