Niente più versamenti con il modello F23 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle Entrate, il Fisco ha istituito nuovi codici tributo per effettuare l’adempimento utilizzando il modello F24.
La nuova modalità riguarda gli atti emessi a partire dal 23 luglio 2018, per quelli precedenti continua ad applicarsi la procedura con il modello F23. I nuovi codici tributo sono contenuti nella Risoluzione 57/2018 delle Entrate.
«Per consentire, con un’unica operazione, il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello F24», si legge, viene istituito il codice tributo “AAGG”, denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”.
E’ possibile utilizzare il modello precompilato pubblicato sul sito delle Entrate, che viene comunque allegato all’avviso di liquidazione emesso. Oppure il modello F24 da predisporre per ogni singolo atto giudiziario, riportando i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio nella sezione “Contribuente“, il codice tributo sopra esposto (AAGG) nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate come importi a debito, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” dei dati presenti nel modello precompilato.
Ci sono poi una serie di codici tributo che vanno utilizzati da chi intende versare solo una quota dell’importo, oppure per specifiche tipologie di imposte. Se il contribuente vuole versare solo una parte dell’importo richiesto, utilizza i codici tributo A196 e A197, oppure gli attuali codici, che sono stati ridenominati. Ecco l’elenco:
- “A196” denominato “Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A197” denominato “Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio“;
- “A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio“.
Anche in questo caso, i codici vanno esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche codice ufficio, codice atto, anno di riferimento indicati dall’Agenzia delle Entrate. Per le spese di notifica si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.