Sono un agente di commercio e gradirei sapere se posso continuare con la scheda carburante ed eventualmente le modalità di pagamento del rifornimento. Questo, perchè alcuni distributori mi dicono che non è cambiato nulla rispetto a prima (e quindi si può pagare anche in contanti), altri dicono che bisogna pagare con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito, bancomat ecc.).
Si può continuare ad utilizzare la scheda carburanti fino al prossimo 31 dicembre 2018, in virtù della proroga prevista dal decreto legge 79/2018, che ha fatto slittare i nuovi adempimenti altrimenti previsti dallo scorso primo luglio. Dal prossimo primo gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica e non potrà più essere utilizzata la scheda carburanti.
E’ però vero che, dallo scorso primo luglio 2018 i pagamenti devono effettuati con strumenti tracciabili. In caso contrario non si possono dedurre i relativi costi ai fini fiscali né detrarre l’IVA.
Quindi, per applicare la deduzione prevista dall’articolo 164 del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, ovvero carte di debito o di credito, prepagate, o altre tipologie di pagamenti digitali o comunque tracciabili indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 4 aprile.
Si tratta di assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici e bollettini postali, altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz