La fattura elettronica è obbligatoria da luglio solo per le cessioni di benzina e gasolio destinati alle auto e ai messi di trasporto su strada, non ai carburanti destinati ad altre tipologie di motori (ad esempio, imbarcazioni, trattori e veicoli agricoli).
E’ una delle precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/2018, che fornisce risposte a una serie di quesiti posti da operatori e addetti ai lavori relativi all’obbligo di fattura elettronica scattato dal primo luglio per carburanti e subappalti.
Ricordiamo che la proroga ha escluso dall’obbligo le operazioni di rifornimento al distributore di carburanti, per le quali rimane un doppio binario fino a gennaio.
Quali sono i carburanti per cui è scattato l’obbligo, imprese e professionisti tenuti alla e-fattura, fatture differite, invio tramite SdI, ambito di applicazione subappalti, consorzi, registrazione e conservazione delle fatture: sono tutti temi su cui il Fisco ha fornito delucidazioni risolvendo dubbi interpretativi.
Importante la precisazione sulle fatture differite: la norma (comma 917 legge 205/2017) prevede che le disposizioni si applichino «alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018». Quindi, rileva il momento di emissione del documento, anche se l’operazione è precedente al luglio 2018. La fattura differita, quindi, emessa dopo il primo luglio 2018, deve essere elettronica.
Sempre in relazione alla data di emissione della fattura, nel caso in cui venga scartata dal sistema di interscambio, e debba quindi essere nuovamente emessa, è preferibile mantenere la data e il numero di documento originari. Se questo non è possibile, deve comunque risultare un collegamento con la fattura precedente.
Infine, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo nell’ambito dei subappalti, il Fisco specifica che l’obbligo da luglio riguarda coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica, i titolari di contratti di subappalto propriamente detto, i subcontraenti (che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore con comunicazione alla stazione appaltante e obbligo di CIG, identificativo di gara, e/o CUP, codice unico di progetto).