Residenza fiscale senza iscrizione AIRE

di Anna Fabi

Pubblicato 5 Luglio 2018
Aggiornato 16 Gennaio 2019 11:20

Senza iscrizione AIRE, scatta l'accertamento per omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri: chiarimenti di Cassazione.

Il contribuente che ha la residenza fiscale in Italia risulta soggetto passivo d’imposta nel territorio italiano, anche se vive e lavora all’estero. In questi casi, per determinare la residenza fiscale all’estero, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani all’estero)  è obbligatoria e se viene effettuata tardivamente non ha effetti immediati.

Accertamenti legittimi

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 16634/2018 con la quale ha stabilito che debba essere ritenuto legittimo l’accertamento per l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all’estero nel caso in cui il contribuente abbia dimora e produca reddito abitualmente all’estero, continuando ad essere residente fiscalmente in Italia, se non risulta ancora la sua cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano perché iscritto tardivamente all’AIRE.

Residenza anagrafica e fiscale

La Corte ricorda la definizione di residenza fiscale, ex art. 2 del TUIR:

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

In sostanza, quindi, la residenza anagrafica costituisce presunzione assoluta di residenza fiscale e il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.

Pertanto, essendo l’iscrizione all’AIRE preclusiva di ogni ulteriore accertamento, se questa avviene tardivamente e il contribuente risulta iscritto nelle anagrafi dei residenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, per quell’anno deve essere considerato residente in Italia, nonché soggetto passivo d’imposta in Italia.