Le imprese che hanno utilizzato agevolazioni e incentivi pubblici non possono delocalizzare per cinque anni, nemmeno spostandosi all’interno dell’Unione Europa. Se lo fanno, non solo perdono l’agevolazione, dovendo restituire quanto incassato, ma pagano anche una sanzione. E’ la norma anti-delocalizzazione contenuta nel Decreto Dignità approvato dal Governo Conte, che riguarda in particolare
le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio.
E prevede che non possano delocalizzare, in tutto o in parte, l’attività economica interessata dall’agevolazione, ovvero un’attività analoga, per cinque anni dalla conclusione dell’attività agevolata. Se lo fanno, decadono dal beneficio, restituiscono l’agevolazione applicando il tasso di interesse maggiorato fino a cinque punti e pagano una sanzione che può andare da due a quattro volte l’importo dell’aiuto.
Saranno le diverse amministrazioni pubbliche a stabilire regole di prassi e tempistiche per l’applicazione delle sanzioni e la restituzione degli aiuti ricevuti.
C’è anche una clausola di transizione, per cui per le agevolazioni già in corso le amministrazioni hanno 180 giorni per apportare i necessari adeguamenti alla disciplina.
Attenzione: la stessa regola vale anche per l’iperammortamento Industria 4.0. Le imprese che hanno acquistato macchinari digitali utilizzando l’agevolazione, non possono cederli ad altri o destinarli a strutture produttive fuori dall’Italia. In questo caso, però, la trasgressione è punita sostanzialmente con la decadenza dall’ammortamento al 250% e alla restituzione di quanto eventualmente già dedotto (attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile).
Per le imprese che ricevono agevolazioni c’è anche una analoga norma che tutela l’occupazione: se utilizzano agevolazioni che prevedono una valutazione di impatto occupazionale, non possono ridurre l’organico per cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa incentivata. Anche in questo caso, sono le singole amministrazione a stabilire modalità di attuazione e tempi, provvedendo comunque entro sie mesi a introdurre la regola agli aiuti in essere.
Per le misure di aiuto che, pur non prevedendo la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici, richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati, la norma si applica se la riduzione di organico preclude il raggiungimento degli obiettivi.