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Cessione TFR in garanzia: servizio INPS online

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Giugno 2018
Aggiornato 24 Ottobre 2024 07:02

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Banche e assicurazioni possono utilizzare il servizio INPS online di notifica cessione del credito TFR a garanzia di finanziamenti: come funziona.

Nuovo servizio INPS online per banche e finanziarie cessionarie del credito per TFR come garanzia nell’ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato. Attraverso la “Notifica cessione TFR in garanzia” potranno inviare all’istituto di previdenza le notifiche, che vengono raccolte in una banca dati. I dettagli sul nuovo servizio sono contenuti nel messaggio 2506/2018.

Si accede tramite PIN dispositivo, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), credenziali SPID di livello 2.

Il legale rappresentante dell’azienda deve richiedere l’abilitazione presentando ilmodulo “MV61”, reperibile sul sito INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli”, digitando nel campo “Cerca” il nome del modulo. L’abilitazione consente di operare sui dati trasmessi da tutti i soggetti delegati dalla medesima azienda ed è valida sino alla revoca.

La notifica comporta la registrazione nella banca dati di alcune informazioni essenziali relative al lavoratore cedente ed al datore di lavoro, come la data del contratto, quella di scadenza del finanziamento, i soggetti che hanno prestato l’assicurazione rischio vita e la garanzia rischio impiego.

Bisogna allegare la copia in formato elettronico del contratto, ed è possibile allegare anche altri documenti.

Alla notifica viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta. Il servizio consente di visualizzare e consultare i contratti acquisiti.

Com’è noto, il pagamento del TFR ai lavoratori subordinati del settore privato è generalmente di competenza del datore di lavoro, ma ci sono ipotesi in cui invece paga l’INPS:

  • intervento del Fondo di Garanzia del TFR (art. 2, legge 297/82) in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  • pagamento diretto della quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria, in caso di incapienza dei contributi dovuti nel mese dal datore di lavoro rispetto al TFR da erogare (circolare 70/2007);
  • residui casi di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (circolare 24/2017).

Le informazioni contenute nell’archivio informatico verranno utilizzate in fase di liquidazione delle prestazioni, per individuare il legittimo titolare della prestazione stessa.