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IRPEF e IRI: regole per il periodo transitorio

di Barbara Weisz

26 Giugno 2018 10:55

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Chi aveva scelto il regime IRI, poi slittato di un anno, deve versare la differenza IRPEF con il saldo imposte 2017 senza sanzioni: l'interpretazione delle Entrate.

Se un contribuente ha versato un importo IRPEF inferiore al dovuto avendo optato per il regime IRI, poi slittato di un anno, deve pagare la differenza entro il termine per il saldo dell’imposta 2017 ma senza sanzioni. Si applica infatti il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, in base al quale non sono dovute sanzioni in caso di errori dovuti a modifiche normative intervenute dopo il versamento delle imposte.

L’interpretazione è fornita dall‘Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 47/2018, in risposta a specifico quesito.

Il caso riguarda i contribuenti che, nel giugno 2017, in sede di compilazione del Modello Redditi e pagamento imposte avevano scelto di pagare l’IRI (Imposta sul Reddito d’Impresa), riducendo quindi l’importo IRPEF versato.

Successivamente, con la Legge di Stabilità 2018 (legge 205/2017) è stata posticipata di un anno l’applicazione dell’imposta sul reddito dell’imprenditore. Il contribuente, quindi, si trova a dover integrare l’IRPEF, versata in misura insufficiente.

L’Agenzia delle Entrate spiega, in linea con la soluzione prospettata dallo stesso contribuente, che:

laddove il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato se ha posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. E’ esattamente quello che è successo nel caso in questione.

La legge 232/2016, commi 547-548, ha introdotto l’IRI, imposta sul reddito dell’imprenditore.

In base alla nuova forma di tassazione, il reddito d’impresa prodotto da ditte individuali, società di persone e srl a ristretta base sociale non concorre alla formazione del reddito complessivo dei soci ma si applica la stessa aliquota IRES del 24%.

L’IRI è stata posticipata al 2018 quando il contribuente aveva già versato l’acconto 2017. La sede corretta per porre rimedio, stabilisce in conclusione l’Agenzia delle Entrate, è il saldo delle imposte 2017. Quest’anno le scadenze sono le seguenti:

  • 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato);
  • 20 agosto 2018 con maggiorazione 0,40% (30esimo giorno successivo ricade nel periodo di sospensione di Ferragosto).