L’indennità sostituiva delle ferie è una somma che fa parte della retribuzione e come tale va trattata dal punto di vista fiscale e contributivo. Lo ribadisce anche la Corte di Cassazione con una ordinanza del 2018, rispondendo ad un’obiezione relativa alla natura risarcitoria e non retributiva, dell’indennità.
In materia ci sono diverse pronunce (es.: Cassazione 11 maggio 2011; 27 agosto 2003), in cui la Suprema Corte ha stabilito il carattere risarcitorio, considerando che il suo diritto derivi da inadempimento contrattuale del datore di lavoro e quindi rivolta a riparare la lesione di un diritto, che ha causato la perdita del riposo.
Questa interpretazione ha però tutta una serie di conseguenze sul profilo fiscale e contributivo (non si pagano i contributi, la prescrizione è decennale).
Ci sono altre sentenze della stessa Cassazione che, invece, stabiliscono la natura retributiva della somma, da assoggettare quindi a contribuzione (es.: Cassazione 10 maggio 2010; 3 aprile 2004). Si tratta, secondo questa interpretazione appena ribadita dalla Corte, di una somma che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni lavorative non effettuate nel periodo di tempo dedicato al riposo.
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In ogni caso, anche un eventuale profilo risarcitorio non impedirebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile, delineata dall’articolo 12 legge 153 del 1969. L’indennità costituisce un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non è ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
In relazione al diritto alle ferie, garantito dall’articolo 36 della Costituzione, l’indennità ha per un verso un carattere risarcitorio (viene riconosciuta nel caso in cui non vengano concretamente utilizzate le ferie) ma per un altro costituisce erogazione di indubbia natura retributiva (è connessa al rapporto di lavoro e rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa, resa in un periodo destinato al godimento delle ferie).
In pratica, quindi, la sentenza ribadisce il carattere retributivo dell’indennità sostitutiva delle ferie, con conseguente pagamento della contribuzione previdenziale.