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Incentivi Industria 4.0: nuovi casi particolari

di Anna Fabi

Pubblicato 4 Giugno 2018
Aggiornato 21 Aprile 2023 12:50

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I chiarimenti del MiSE su beni agevolabili e interconnessione in materia di iperammortamento relativo a investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Con la Circolare n. 177355/2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’iperammortamento e più in particolare sull’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, nonché sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ del MiSE stesso.

I chiarimenti hanno ad oggetto, in particolare:

  • la definizione dei concetti di guida automatica e semiautomatica;
  • l’applicabilità dell’iper ammortamento per i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (vending machine);
  • l’esclusione dall’ambito oggettivo del beneficio dei fabbricati e delle costruzioni, con particolare riguardo ai “silos dotati di attrezzatura sensoristica”;
  • la classificazione delle macchine di lavaggiodisinfezione e sterilizzazione di dispositivi mediciimpiegate nel settore sanitario;
  • la classificazione dei componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
  • l’ammissibilità degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;
  • l’ammissibilità delle attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile;
  • la classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue;
  • l’ammissibilità dei sistemi di additivazione di sostanze pericolose;
  • precisazioni sui requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata.

Beni acquistati nel 2017

Chiarimenti che, spiega il Ministero, devono intendersi valevoli anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.

Dunque, in caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali non sia fruito dell’iperammortamento a siano da ritenersi ammissibili al beneficio, a fronte dei nuovi chiarimenti del MiSE, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 secondo il meccanismo chiarito nella circolare n. 4/E/2017.