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Sanzioni per agenti immobiliari non assicurati

di Anna Fabi

Pubblicato 4 Giugno 2018
Aggiornato 11 Ottobre 2019 11:26

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I chiarimenti del MiSE sulla nuova sanzione prevista per gli agenti immobiliari che esercitano l'attività sprovvisti della polizza assicurativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.

Gli agenti immobiliari devono essere obbligatoriamente coperti da una polizza assicurativa, pena l’applicazione della sanzione introdotta per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2018. A fornire chiarimenti sul nuovo obbligo. scattato dal 1° gennaio 2018, per gli agenti immobiliari ed i mediatori a titolo oneroso e su cosa rischiano nel caso in cui vengano trovati ad esercitare la propria attività in mancanza di polizza assicurativa è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con la circolare n. 3705/C/2018.

Sanzioni per inadempienti

Ad essere sanzionabili sono unicamente il mediatore immobiliare ed il mediatore a titolo oneroso che dovessero esercitare l’attività di mediazione senza la necessaria copertura assicurativa, con la sanzione amministrativa di importo compreso fra euro 3.000 ed euro 5.000 (comma 993 art. 1 Legge di Bilancio 2018).

Agenti immobiliari sanzionabili

Dunque la sanzione pecuniaria si applica solo nelle ipotesi in cui l’agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa e non a tutti gli iscritti all’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989. Ruolo che il successivo Decreto Ministeriale del n. 452/1990 (concernente il Regolamento di attuazione di detta legge) ha distinto in quattro sezioni:

  • agenti immobiliari;
  • agenti merceologici;
  • agenti con mandato a titolo oneroso;
  • agenti in servizi vari.

Obbligo di polizza per tutti

L’obbligo di polizza tuttavia, introdotto dall’art. 18 della legge n. 57/2001, vige per tutte le quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione e, in caso di inadempimento, le singole Camere di Commercio hanno la possibilità di inibire l’attività mediatizia e la cancellazione dal Registro Imprese.