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Rifiutarsi di assolvere ad un compito imposto in ambito professionale dal datore di lavoro non sempre rappresenta una causa di rimprovero o licenziamento. A definire i limiti è la Corte di Cassazione con la sentenza 12094 del 17 maggio 2018, che nega in questi casi il presupposto della insubordinazione a priori.
La sentenza, nello specifico, riguarda il licenziamento di un lavoratore in seguito al rifiuto di svolgere compiti aggiuntivi richiesti dal datore di lavoro, “disobbedienza” motivata dalla difficoltà di svolgere ulteriori turni oltre a quelli già assegnati e ritenuti sufficientemente gravosi.
Per i Giudici, se il rifiuto non è pretestuoso ma motivato, e dettato da una “oggettiva impossibilità” di svolgere i nuovi compiti assegnati, rientra nel campo della valutazione oggettiva del dipendente, che non deve può essere giudicato inadempiente rispetto a determinati obblighi contrattuali.
Come prova della buona fede del lavoratore, inoltre, valgono i tentativi – anche se non portati a termine – di adattare orari e routine del lavoro abituale al fine di integrarvi le nuove ed ulteriori mansioni: un presupposto di cui tenere conto per escludere la sua inadempienza voluta.