In caso di fallimento della Srl, è possibile la confisca al manager per equivalente sui beni. A stabilirlo è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24042/2018: qualora si configuri il reato di omesso versamento IVA e non sia possibile procedere con la confisca diretta dei beni a carico della società, deve ritenersi legittima quella per equivalente nei confronti dell’amministratore unico della società.
Confisca beni e fallimento società
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava dunque il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, commesso da una società successivamente fallita.
Non essendo, a seguito del fallimento, possibile individuare il profitto diretto del reato in capo all’ente societario e quindi procedere con la confisca diretta dei beni della Srl, reale beneficiario del risparmio d’imposta, i giudici hanno stabilito – tenendo anche conto di quanto deciso dalle sezioni unite con la sentenza n. 10561/2014 nell’ambito dei reati tributari – che in questi casi è possibile procedere alla confisca per equivalente a carico dell’amministratore unico della società, imputato per il reato di omesso versamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 10-ter del dlgs n. 74/2000.
Legittima, secondo i giudici supremi, anche l’entità della confisca per equivalente a carico dell’amministratore unico, eseguita per un valore corrispondente all’imposta non versata e dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’importo di euro 524.924,03.