Non basta che il dipendente che si vuole licenziare abbia raggiunto l’età per la pensione se poi, per altre variabili in campo, non ha la possibilità di fruirne: è dunque illegittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia se questa non viene erogata subito.
Si tratta di una fattispecie che può presentarsi anche nel settore privato: vediamo quando è applicabile e quando non è consentito.
Licenziamento libero: regole e limiti
La Legge Fornero (D.L: 201/2011) ha previsto, nel caso in cui il lavoratore raggiunga i limiti di età (ovvero 70 anni e 7 mesi di età), il cosiddetto “recesso ad nutum”, cioè il licenziamento libero senza obbligo di motivazione, da parte del datore di lavoro.
Come spiega tuttavia la Cassazione, però, la possibilità del recesso ad nutum è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato”.
Licenziamento solo con pensione erogata
Il recesso dal rapporto di lavoro stabilito dall’azienda nel caso in cui il lavoratore in età da pensione deve considerare anche la possibilità di conseguimento effettivo del trattamento da parte dell’interessato (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 13181/2018).
In pratica, è legittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia solo se la prestazione gli viene erogata immediatamente.