Ecobonus: chiarimenti Agenzia Entrate

di Noemi Ricci

22 Maggio 2018 11:33

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di cessione del credito ottenuto con l'Ecobonus a fronte delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio.

Con la circolare n. 11/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Ecobonus e più in particolare in merito alla cessione del credito spettante a fronte delle detrazioni IRPEF fruite per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti e delle modifiche normative introdotte dall’ultima Legge di Bilancio 2018 alla disciplina dell’agevolazione (articolo 14, Dl 63/2013).

Cessione del credito

I beneficiari dell’agevolazione possono infatti optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Tale possibilità viene riservata ai contribuenti che si trovano nella no tax area, ovvero che possiedono solo redditi esclusi dall’imposizione IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal TUIR.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi, nel dettaglio, i soggetti privati interessati e gli enti rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari ricordando che, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, ora è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non più solo per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici.

Cessione ad altri soggetti privati

In linea con il parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato sulle nuove regole in tema di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  • per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Istituto di credito e intermediari finanziari

Per quanto concerne i limiti alla possibilità di cessione del credito:

  • la preclusione dalla cessione del credito prevista per gli istituti di credito e intermediari finanziari opera anche nei confronti di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto;
  • il credito è invece cedibile nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
  • è possibile cedere il credito anche alle Energy service companies (E.s.co.) e alle società di servizi energetici (Sse), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
  • resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, anche se facenti parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle E.s.co e delle Sse.

Sanzioni

In caso di comportamenti non conformi a tali disposizioni, non verranno applicate sanzioni se messi in atto prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare in commento.