La delibera di nomina dell’amministratore del condominio non deve necessariamente indicare l’importo del compenso da egli richiesto. Questo può anche essere precisato solo nell’atto di accettazione della nomina da parte del candidato prescelto dal condominio, quindi anche dopo l’adozione della deliberazione assembleare.
Neanche la mancata comunicazione da parte dell’amministratore dei dati anagrafici e delle altre informazioni previste dall’art. 1129, comma 2, c.c. costituisce vizio di legittimità della delibera di nomina, non essendo prevista dalla legge una sanzione di nullità in questi casi.
Riforma del condominio
A chiarirlo è stata una recente sentenza del tribunale di Palermo chiamato a pronunciarsi su una causa che riguardava le riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012).
L’obiettivo della norma è garantire una maggiore trasparenza e verificabilità delle gestioni condominiali, anche rendendo note a condomini e terzi le generalità dell’amministratore, obbligato a dettagliare ai condomini l’ammontare del proprio compenso.
Nullità dell’incarico
In caso di inadempimento si applica la sanzione prevista dall’art. 1129 c.c., ovvero quella della nullità dell’incarico.
Una precedente sentenza del tribunale di Milano (n. 4294/2016) aveva collegato la sanzione della nullità alla delibera di nomina, con il venir meno della sua efficacia con effetto retroattivo a partire dal primo giorno di incarico, generando importanti ricadute applicative dal punto di vista dell’efficacia e del valore giuridico degli atti posti in essere in qualità di legale rappresentante del condominio.
La decisione del tribunale di Palermo, al contrario, ha ricollegato le sanzione della nullità al contratto di mandato che lega l’amministratore alla compagine condominiale poiché, secondo il giudice siciliano, dal testo dell’art. 1129, comma 14, c.c. nel quale si parla di accettazione della nomina da parte dell’amministratore, si evincerebbe che l’ammontare del compenso possa essere precisato dall’amministratore anche in un momento successivo a quello della delibera, ovvero all’atto di accettazione della nomina.
Perfezionamento del mandato
Questa interpretazione implica peraltro che il perfezionamento del contratto di mandato avvenga nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza dell’accettazione da parte del condominio della nomina e non dalla data della delibera.
L’applicazione di tale interpretazione del tribunale di Palermo prevederebbe quindi che, nel caso in cui nella delibera non vengano indicate le condizioni economiche poste dal candidato, l’assemblea condominiale sia chiamata a riunirsi due volte, una per nominare l’amministratore e una per accettare il preventivo proposto.