Con Risoluzione n. 40/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al regime della tassazione di gruppo in caso di riorganizzazione societaria.
Riorganizzazione societaria
- Una holding neocostituita può optare, in qualità di consolidante, assieme ad una società neo acquisita, per il regime della tassazione di gruppo già a partire dal periodo d’imposta della sua costituzione. Ciò a condizione che la data di chiusura dell’esercizio sociale della società neo acquisita dalla holding coincida, anche a seguito di apposita modifica, con la data di chiusura dell’esercizio della società neocostituita/consolidante;
- non può ritenersi abusiva la realizzazione di un assetto partecipativo volto a garantire l’accesso delle società del gruppo al consolidato fiscale;
- non può inoltre ritenersi abusiva la modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale da parte di una società neo acquisita qualora questo avvenga al fine di allinearla alla data di chiusura dell’esercizio della società che ne ha acquisito il controllo, con l’obiettivo di poter subito accedere al regime della tassazione di gruppo.
Holding neocostituita
Con la circolare n. 40/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per il legislatore è sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio dell’esercizio della società controllata, senza tenere in considerazione l’inizio dell’esercizio della controllante.
Tale interpretazione si applica sia ai controllanti preesistenti che al caso in cui la società controllante sia neocostituita, a condizione che essa detenga il controllo della consolidata sin dall’inizio del primo periodo d’imposta di quest’ultima da consolidare.