Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite l’ente della riscossione, fermano un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati. Tipicamente si tratta di autoveicoli, per cui spesso si sente parlare di fermo auto.
Fermo amministrativo
Il fermo amministrativo rientra infatti tra le procedure previste dall’art. 86, comma 1, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Prima di procedere, tuttavia, l’ente invia una notifica di preavviso di fermo per consentire di regolarizzare la propria posizione, per poi procedere con il fermo effettivo se il contribuente, entro i successivi 30 giorni, non paga, o rateizzato il debito, o non intervengano provvedimenti di cancellazione/sospensione del debito.
In caso di mancato pagamento di tasse, tributi e multe, o di una loro eventuale rateizzazione, o ancora se non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 giorni dalla notifica della
cartella, l’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione è tenuta per legge a compiere
ulteriori azioni per riscuotere gli importi
richiesti dagli enti creditori.
Cancellazione e sospensione del fermo
Il fermo amministrativo resterà iscritto al PRA fino al momento in cui verrà saldato il debito, quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione rilascerà un provvedimento di revoca del fermo amministrativo da presentare in uno degli uffici provinciali del PRA per chiederne la cancellazione.
In caso di rateizzazione, dopo il pagamento della prima rata è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del fermo da presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del PRA. Attenzione però, la sospensione potrà essere revocata in caso di mancato pagamento delle rate successive.
Annullamento del fermo
È possibile chiedere l’annullamento del fermo auto se il veicolo viene utilizzato per lavoro (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73. In questo caso, è necessario:
- poter dimostrare, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata;
- che il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà;
- presentare le documentazione che attesti la strumentalità del veicolo presso uno degli sportelli AeR, o in alternativa inviarla a mezzo raccomandata A/R, unitamente al modello F2 “Istanza di annullamento preavviso
fermo bene strumentale”.
Nel caso in cui il fermo dovesse risultare già iscritto, l’ente della riscossione provvederà alla sua cancellazione.
Analogo discorso per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.