Bonus Pubblicità: freno sugli incentivi non incrementali

di Barbara Weisz

18 Maggio 2018 15:30

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Decreto Bonus Pubblicità: dal Consiglio di Stato parere positivo ma vincolato a modifiche sul credito d'imposta per investimenti pubblicitari sulla stampa.

Nuovo stop del Consiglio di Stato al decreto attuativo sul Bonus Pubblicità introdotto dal dl 50/2017 e poi ampliato, ad esempio alle testate online, dal decreto fiscale 148/2017: è la seconda volta che la giustizia amministrativa espone rilievo al provvedimento atteso per rendere attuative le norme relative relative al credito d’imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità su stampa e radiotelevisioni locali. Si tratta di un beneficio fiscale al 75% sulla pubblicità incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente.

Il Ministero aveva già inviato il decreto al Consiglio di Stato nello scorso mese di febbraio, ricevendo un parere interlocutorio che chiedeva una serie di modifiche.

Con un nuovo provvedimento dell’11 maggio (parere 00368/2018), l’organo della magistratura rileva che sono state apportati una serie di correttivi, ma restano due punti critici: la concessione del bonus pubblicità alle nuove imprese che non possono quantificare l’incremento rispetto all’anno precedente, e i criteri di ripartizione delle risorse, mentre è stato risolto il punto relativo al potenziamento della misura, al 90%, per microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Sul primo punto, viene contestata la legittimità della decisione di concedere il beneficio fiscale alle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno sull’intera spesa pubblicitaria, non essendo possibile calcolare l’incremento per mancanza del termine di confronto. Era un rilievo già contenuto nel precedente parere del Consiglio di Stato, al quale però il ministero ha opposto il rischio che, senza concedere l’agevolazione a queste imprese, si possa vanificare l’effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario connesso all’agevolazione.

I magistrati sottolineano che però resta il contrasto con la legge primaria, che attribuisce il credito d’imposta solo:

agli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Non è possibile considerare incrementale l’intero importo dell’investimento pubblicitario, come prospettato dal decreto ministeriale nel caso delle nuove imprese, perché questo potrebbe risultare discriminatorio:

a danno proprio dei soggetti che, viceversa, abbiano effettuato degli investimenti pubblicitari nell’anno precedente, i quali rischierebbero di subire gli effetti della cospicua diminuzione delle risorse disponibili per l’agevolazione a fronte del beneficio concesso a soggetti immediatamente non ricompresi tra i beneficiari individuati dalla disposizione primaria di riferimento.

Quindi, conclude il parere, per evitare l’effetto disincentivante rilevato dal Governo, bisognerebbe individuare altri meccanismi. La correzione è «condizione necessaria per poter esprimere un parere favorevole».

Un altro problema riguarda invece la ripartizione delle risorse disponibili, nel caso di superamento deegli stanziamenti previsti (50 milioni per gli investimenti sulla stampa, anche online, di cui 20 per quelli effettuati nel secondo semestre del 2017 e 30 per quelli 2018, e 12,5 milioni per gli investimenti 2018 sulle emittenti radio-televisive). Il Consiglio di Stato invita il ministero a rendere più chiaro e dettagliato il meccanismo in relazione alle modalità di ripartizione percentuale delle risorse disponibili e alla procedura con cui calcolare il tetto individuale.

Bene invece le altre modifiche apportate: viene in particolare rilevato che l’amministrazione ha sospeso l’incremento del credito d’imposta al 90% per micro imprese, PMI e startup fino alla conclusione, con esito positivo, della procedura di notifica dell’atto normativo alla Commissione Europea.

Nel frattempo, anche a queste imprese, sarà concesso il credito d’imposta nella misura ordinaria del 75%.