Partirà il prossimo 1° giugno 2018 la possibilità di presentare domanda di ammissione al Reddito di inclusione (ReI) a prescindere dalla composizione del nucleo familiare.
ReI agevolato: nuova scadenza
A ricordarlo è lo stesso INPS con il messaggio n. 1972/2018 con il quale corregge in parte le indicazioni fornite con la circolare numero 57/2018, in cui la data di riferimento per l’invio della istanze era stata fissata a partire dal mese di luglio.
L’Istituto informa invece ora che dal 1° luglio 2018, in caso di esito positivo dell’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, i beneficiari potranno conseguire il ReI, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4292/2018.
Dunque, visto che, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo prevede che il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, dovrà essere applicata a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018.
Riesame della domande
Le domande presentate in data antecedente e risultate non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio.
Requisiti ReI agevolati
Ricordiamo che a fronte dell’abolizione dei requisiti del nucleo familiare, ora per l’accesso al ReI vengono richiesti:
- un ISEE del nucleo familiare non superiore a 6.000 euro;
- un ISR, cioè la componente reddituale dell’ISEE, non superiore a 3mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore alla soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000.
In più nessun componente del nucleo familiare deve risultare:
- intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.