Con la risoluzione n. 184/E del 5 maggio è stata chiarita la corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 3, e nell’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972 e relativo alla complessa operazione di ristrutturazione aziendale, scenario che si realizza quando ad esempio una piccola impresa viene incorporata e diviene, di conseguenza, “ramo d’azienda” ottenendo segmenti di attività specializzate.
Una ridefinizione di questo tipo determina nelle nuove società anche una rimodulazione del regime IVA, e quindi la possibilità di procedere alla rettifica della detrazione dell’imposta sui beni ammortizzabili.
Nel rispetto del comma 3 dell’articolo 36, per coloro che gestiscano attività plurime nell’ambito della stessa impresa, possono optare legittimamente per l’applicazione separata dell’imposta, relativamente ad alcune delle attività esercitate.
La detrazione potrà essere attuata solo nel caso in cui le diverse attività siano effettivamente distinte e obiettivamente autonome, anche se svolte nell’ambito della stessa impresa. In questo caso, infatti, sono gestite con contabilità separata.
Per fa ciò è necessario dare comunicazione dell’opzione all’ufficio competente, nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. Il tutto, con validità triennale, o fino a revoca.
Con la risoluzione n. 184/E/2008, l’Agenzia delle Entrate dà anche indicazioni su limiti e condizioni per la rettifica della detrazione IVA sui beni ammortizzabili.