Requisiti per la pensione e il cumulo dei contributi professionali ENPACL (l’ente dei consulenti del lavoro) che ancora non ha firmato la convenzione INPS per applicare la cumulo previsto dalla legge 232/2016 e diventato operativo con la circolare INPS 140/2017 e la convenzione generale Adepp.
Pensione di vecchiaia
Le regole ENPACL prevedono i seguenti requisiti: cinque anni di contributi, e 67 anni di età fino al 31 dicembre 2018, 68 anni nel 2019 e 2020. L’assicurato deve anche aver maturato il requisito INPS pari a 20 anni di contributi, e 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019). In pratica, il consulente del lavoro per percepire la pensione di vecchiaia deve avere in tutto 20 anni di contributi, di cui almeno 5 anni ENPACL. Il quale inizierà a versare la propria quota al compimento dei 67 anni, nel 2018, e dei 68 anni dal 2019 a fine 2020.
Altro requisito necessario: la pensione deve essere pari ad almeno cinque volte il contributo soggettivo in vigore al momento della maturazione del requisito anagrafico.
Pensione anticipata
Qui la regola è la stessa per tutti: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne nel 2018, ai quali dal 2019 vanno aggiunti i cinque mesi di incremento dell’aspettativa di vita, che portano quindi la contribuzione necessaria a 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne. Pertanto, nel caso di esercizio del cumulo non è richiesto all’iscritto di aver 60 anni di età (invece necessari per la pensione anticipata con soli versamenti ENPACL).
Pensione di inabilità
La regola è che il requisito sia quello previsto dall’ultima gestione di iscrizione. Se è l’ENPACL, per la pensione di inabilità servono cinque anni di iscrizione e contribuzione, a meno che non si sia verificato un infortunio sul lavoro (in questo caso, non c’è soglia minima). La pensione maturata però deve essere pari ad almeno cinque volte la quota in vigore al momento della domanda.
Regole generali
Il calcolo della quota ENPACL è contributivo per le annualità dal 2013 in poi. Coloro che hanno versamenti precedenti, hanno una maggiorazione di 8mila 773 euro per gli anni precedenti al 2009 e di 9mila euro per quelli dal 2010 al 2012. La domanda si presente all’ultimo ente di iscrizione, la pensione viene poi versata dall’INPS sulla base della convenzione Adepp.
La pensione non può avere decorrenza precedente al febbraio 2017 (primo mese dopo l’entrate in vigore della riforma sul cumulo).