Gli avvocati possono fornire informazioni anche di tipo economico sulla propria attività professionale, eventualmente anche pubblicizzando tariffe e proposte promozionali. È la normativa contenuta nel D.L. n. 248/2006, specificata dall’art. 10 L. n. 247/2012 e dall’art. 35 del Nuovo Codice Deontologico, a sancire questo diritto liberalizzando questo tipo di attività informativa, tuttavia è anche il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 243/2017 a sottolineare quali limiti debbano rispettare i professionisti del Foro.
Secondo la sentenza, infatti, l’avvocato può pubblicizzare la sua attività purché rispetti precisi limiti relativi alla trasparenza, alla verità e alla correttezza, evitando informazioni ingannevoli e comparative. Esprimendosi in merito al comportamento di un avvocato inizialmente sanzionato dal Consiglio territoriale per aver pubblicizzato una tariffa promozionale attraverso il Web, il CNF ha infatti sottolineato che:
Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario che contenga tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica (qui l’art. 17 bis C.D. previgente) e che solo enfatizzi (come indubbiamente fa il contenuto del box pubblicitario pubblicato dal ricorrente e di cui al capo di incolpazione) quello del corrispettivo che, tra l’altro, come noto, costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa.