In vigore dal 27 aprile 2018 il decreto n.37/2018 del Ministero della Giustizia pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96/2018, con il quale vengono definiti i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Nuovi parametri forensi
In particolare il Regolamento va a modificare il decreto n. 55/2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Le modifiche introdotte riguardano i parametri generali per:
- i compensi giudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle che possono essere aumentati di regola sino all’80% o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%, per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%;
- l’attività penale: il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle che possono essere aumentati di regola sino all’80% o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%;
- l’attività arbitrale: i compensi previsti dall’apposita tabella si applicano a favore di ciascun arbitro;
- l’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale;
- i giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50%;
- la procedura di mediazione e di negoziazione assistita, di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione;
- l’attività stragiudiziale: il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle che possono essere aumentati di regola sino all’80% o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%;
- l’avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30% “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all’interno dell’atto»;
- avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. Quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%.