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IMU 2018, coefficienti per imprese

di Barbara Weisz

2 Maggio 2018 15:54

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Il ministero pubblica i coefficienti per calcolare la base imponibile IMU 2018 degli immobili d'impresa del gruppo D non iscritti in catasto: decreto e tabella.

Per calcolare l’IMU 2018 sugli immobili delle imprese che fanno parte del gruppo catastale D, come i capannoni, e non sono ancora iscritti in Catasto, si utilizza un coefficiente appositamente deciso dal Ministero dell’Economia ogni anno: sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile è pubblicato il provvedimento che fissa i valori applicabili quest’anno. Riguardano i fabbricati delle imprese che, al primo gennaio 2018, non erano ancora accatastati.

I coefficienti servono a calcolare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota IMU. Se il fabbricato è regolarmente iscritto al catasto, si prende la rendita catastale rivalutata del 25% e si moltiplica il risultato per il coefficiente relativo alla tipologia catastale dell’immobile. Nel caso in cui il fabbricato non sia ancora iscritto al Catasto, il decreto fissa da applicare per i fabbricati del gruppo D che non hanno rendita certa e sono distintamente contabilizzati.

per l’anno 2018 = 1,01 per l’anno 2008 = 1,15 per l’anno 1998 = 1,55 per l’anno 1988 = 2,09
per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 2007 = 1,19 per l’anno 1997 = 1,59 per l’anno 1987 = 2,26
per l’anno 2016 = 1,01 per l’anno 2006 = 1,22 per l’anno 1996 = 1,64 per l’anno 1986 = 2,44
per l’anno 2015 = 1,02 per l’anno 2005 = 1,26 per l’anno 1995 = 1,69 per l’anno 1985 = 2,61
per l’anno 2014 = 1,02 per l’anno 2004 = 1,33 per l’anno 1994 = 1,74 per l’anno 1984 = 2,79
per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2003 = 1,37 per l’anno 1993 = 1,78 per l’anno 1983 = 2,96
per l’anno 2012 = 1,05 per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 1992 = 1,79 per l’anno 1982 e precedenti = 3,13
per l’anno 2011 = 1,08 per l’anno 2001 = 1,46 per l’anno 1991 = 1,83
per l’anno 2010 = 1,09 per l’anno 2000 = 1,51 per l’anno 1990 = 1,91
per l’anno 2009 = 1,10 per l’anno 1999 = 1,53 per l’anno 1989 = 2,00

I coefficienti si applicano al valore dell’immobile che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento (Dlgs 504/1992, articolo 5, comma 3).