Ravvedimento operoso cedolare secca: regole e calcolo

di Noemi Ricci

1 Dicembre 2020 11:48

Come si applica il ravvedimento operoso ai mancati adempimenti in tema di cedolare secca: tardivo versamento o comunicazione della proroga dell'opzione.

In caso di contratti di locazione per i quali si è esercitata l’opzione della cedolare secca, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso sia con riferimento all’eventuale omesso versamento dell’imposta che alla mancata comunicazione della proroga dell’esercizio dell’opzione.

Omesso versamento

Qualora non si sia versato l’acconto della cedolare secca in tempo, è possibile procedere con il versamento mediante ravvedimento operoso utilizzando il codice tributo sanzione 8913 e  gli interessi con codice tributo 1992.

Tardiva comunicazione

In caso di tardiva comunicazione della proroga di un contratto con cedolare secca, si può usufruire del ravvedimento alle sanzioni di 50 e 100 euro con riduzioni  proporzionali al ritardo con il quale si effettua l’adempimento, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997:

  • entro 30 giorni la sanzione di 50 euro viene ridotta a 1/9, diventando pari a 5,56 euro;
  • dal 31esimo giorno fino al 90esimo la riduzione a 1/9 si applica alla sanzione di 100 euro, diventando 11,12 euro;
  • dal 91esimo giorno alla sanzione di 100 euro si applica la riduzione a 1/8, diventando di 12,50 euro;
  • dopo un anno, ma entro il secondo, la sanzione di 100 euro  viene ridotta a 1/7, diventando pari a 14,28 euro;
  • dopo il secondo anno la sanzione si riduce di 1/6, diventando di 16,67 euro.

=> Ravvedimento sprint: sanzioni per ritardi lievi

A chiarire la possibilità di applicare il ravvedimento operoso all’omessa comunicazione della proroga della cedolare secca è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115/E/2017, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7-quater, comma 24 del DL n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) all’art. 3 comma 3 del DLgs. 23/2011, secondo il quale la mancata comunicazione di proroga poteva costare la decadenza dal regime della cedolare secca.

Tale modifica, invece, ha previsto che:

Alla mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non consegue la perdita dell’imposizione sostitutiva, a condizione che il contraente tenga un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione che si concretizza evitando gli aumenti ISTAT, omettendo di versare l’imposta di registro, effettuando i versamenti della cedolare previa corretta indicazione dei redditi da cedolare nel modello dichiarativo;  alla mancata comunicazione della proroga (anche tacita) o della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca dovrà applicarsi la sanzione di 100 euro oppure 50 euro se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.