Le visite fiscali inviate ai dipendenti pubblici che hanno in corso istruttorie per infortuni sul lavoro o per il riconoscimento di malattie professionali non possono essere effettuate dall’INPS. Lo ha precisato la nota 246 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 febbraio 2018, specificando che è l’INAIL l’istituto competente per quanto riguarda la valutazione medica e giuridica dei lavoratori.
La nota rappresenta una risposta a un quesito posto dalla Fondazione IRCCS relativamente alle motivazioni che portano i dipendenti pubblici assenti per malattia all’esonero dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità previste per le visite fiscali (D.M. 17 ottobre 2017. n. 206).
Secondo quanto sottolineato dalla nota governativa, in caso di infortunio sul lavoro è regolarmente attribuita all’INAIL la competenza sugli accertamenti, sulle certificazioni e riguardo ogni altra prestazione medico-legale che coinvolte i lavoratori infortunati. L’assenza per infortunio non rientra pertanto nella gestione dell’INPS.
La nota cita il messaggio 3265 del 9 agosto 2017 dell’Istituto di Previdenza:
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.