Con l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) i contribuenti possono sanare spontaneamente i propri debiti fiscali usufruendo della possibilità di pagare una sanzione ridotta. Per versare penalità e multe in misura minima, oltre alle imposte dovute, e quindi per regolarizzare le imposte sugli intrattenimenti, sull’IVA, sui redditi, quelle sostitutive, l’IRAP e così via è necessario compilare il modello F24.
Compilazione F24
Prima di tutto nel modello F24 va barrata la casella Rav. Nel modello poi devono essere indicati l’anno relativo all’imposta, ovvero il periodo in cui andava originariamente andava versata. Il versamento del ravvedimento operoso comprende i seguenti elementi da pagare:
- tassa;
- interessi;
- sanzione ridotta con percentuali che aumentano a seconda di quanto sia lungo il ritardo con il quale si effettua il versamento.
Codici tributo
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono consultabili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, questi vanno inseriti negli spazi loro assegnati.
Ravvedimento parziale
È possibile portare in compensazione i propri crediti fiscali, se presenti ed è possibile ricorrere al ravvedimento parziale, così da frazionare il debito d’imposta. Attenzione però: per essere valido il ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato in ritardo (Agenzia delle Entrate – circolare 28/E/2011).
Calcolo sanzione ridotta
- La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, se pagata entro trenta giorni dalla scadenza;
- a 1/9, entro il novantesimo giorno successivo al termine per la dichiarazione, oppure, quando non prevista, entro novanta giorni dall’omissione o errore;
- a 1/8, entro la scadenza della dichiarazione per l’anno della violazione, oppure, quando non prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- a 1/7, entro la scadenza della dichiarazione per l’anno successivo a quello della violazione oppure, quando non prevista, entro due anni dall’omissione o errore;
- a 1/6, dopo la scadenza della dichiarazione per l’anno successivo alla violazione, oppure oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/5, dopo la constatazione della violazione salvo casi di mancata emissione di ricevute fiscali o documenti di trasporto;
- a 1/10 di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto, se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.