Il periodo minimo di lavoro gravoso che bisogna avere effettuato per avere diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata precoci si può calcolare dal momento in cui si perfeziona il requisito per il diritto alla prestazione, oppure da quello di presentazione della domanda se sta ancora proseguendo l’attività lavorativa, o ancora dall’ultimo versamento contributivo in caso di cessazione dell’attività lavorativa. In questi ultimi due casi, però, la data deve essere successiva a quella di maturazione del requisito. Le precisazioni sono contenute in un nuovo messaggio INPS, il numero 1481/2018, che chiarisce una serie di aspetti applicativi.
Come è noto, la Legge di Stabilità 2018 (comma 162, legge 205/2017), ha ampliato la platea dei lavoratori gravosi aventi diritto ai due benefici previdenziali, allungano il requisito temporale: 6 anni negli ultimi 7 oppure 7 anni negli ultimi 10.
Ebbene, questi 6 o 7 anni si calcolano dal perfezionamento del requisito anagrafico o contributivo: quindi, per quanto riguarda l’APE sociale, dal momento in cui il lavoratore perfeziona entrambi i requisiti di 63 anni e 36 anni di contributi, mentre invece per la pensione precoci da quando si raggiungono i 41 anni di contributi, con almeno uno entro i 19 anni.
E’ anche possibile calcolare questo periodo, nel caso in cui la data sia successiva a quella del perfezionamento dei requisti sopra citati, nei seguenti modi:
- se è proseguita l’attività lavorativa, dal momento in cui si presenta la domanda di certificazione del diritto;
- se è terminata l’attività lavorativa, dal momento in cui è stata versata l’ultima contribuzione.
Attenzione: il requisito deve continuare a sussistere anche alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Non solo: il versamento di contributi non da lavoro gravoso successivamente alla prima data utile di accesso al beneficio, potrebbe far perdere il diritto (nel caso vengano meno le condizioni sopra descritte).
Come già precisato nelle precedenti circolari, il periodo di attività gravosa deve essere coperto da contribuzione obbligatoria riferita all’attività lavorativa gravosa o da contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro).
Infine, ci sono precisazioni relative ai lavoratori nel settore agricolo e della zootecnia, per i quali il periodo di sei o sette anni di attività gravosa si calcola nel seguente modo: almeno 1092 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni) o almeno 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni), utilizzando, a tal fine, anche la contribuzione accreditata con riferimento alla predetta attività eccedente le 156 giornate annue.