CAF e intermediari della dichiarazione fiscale devono verificare che i dati inseriti nel 730 o nel modello Redditi siano conformi a quelli indicati nella documentazione prodotta dal contribuente e quindi apporre sulla dichiarazione il visto di conformità. Si tratta di un passaggio molto importante perché, nel caso in cui emergano irregolarità, a pagare le sanzioni è l’intermediario, non il contribuente (a meno che non ci sia una condotta dolosa di quest’ultimo).
Vediamo con precisione quali sono gli elementi che il commercialista o i centro di assistenza fiscale deve controllare , con l’aiuto della circolare 10/2018 dei Consulenti del lavoro.
Tecnicamente, il visto di conformità serve ad attestare che sono stati effettuati i controlli previsti dall’articolo 2 del decreto 164/1999, e indica che c’è corrispondenza fra i dati esposti in dichiarazione, la documentazione presentata, le norme su oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta, le scritture contabili (di cui attesta la correttezza).
Ecco gli elementi da controllare (elencati nella circolare 7/2015 dell’Agenzia delle Entrate):
- corrispondenza ritenute, anche a titolo di addizionali, con quelle indicate nella Certificazione Unica;
- verifica attestati acconti versati e trattenuti;
- deduzioni non superiori ai limiti di legge e corrispondenza con le risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o ai familiari a carico;
- detrazioni d’imposta non superiori ai limiti di legge e corrispondenza con i dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- deduzioni e detrazioni: verifica di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento delle stesse;
- spese pluriennali: controllo documentale ad ogni utilizzo dell’onere. Se già è stata verificata la documentazione in relazione a una precedente rata, e l’intermediario ne ha tenuto copia, può non essere nuovamente richiesta la documentazione al contribuente.
Non si tratta, quindi, di una valutazione di merito, ma di un riscontro formale.