L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 6/ 2018, illustra la Sentenza n. 254 /2017 con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che il regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
Subfornitura e regime di solidarietà
In particolare la Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle limitazioni previste dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà dovesse trovare applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
I giudici hanno confermato che tali limitazioni del regime di solidarietà ai soli casi di appalto e subappalto si sarebbero parte in contrasto con i principi costituzionali, negando la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, ugualmente coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo.
La Corte Costituzionaleha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale che risiede nella necessità di:
Evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale.
Non è pertanto giustificabile:
Una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
Dunque l’art. 29 va interpretato nel senso che
Il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi.