L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 7/2018 ha fornito alcune indicazioni al personale ispettivo in merito alla disciplina del contratto di rete con perticolare riferimento al contrasto del fenomeno che vede la diffusione di annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che vanno a violare la disciplina dei contratti di rete tra imprese (art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009).
Distacco e codatorialità
Tali annunci promuovono in particolare i vantaggi di natura economica per le imprese del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, quali:
- mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale;
- assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati;
- lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni;
- corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori mediante semplice comunicazione.
L’Ispettorato precisa invece che:
- il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese;
- il contratto di rete può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni).