La stagione dichiarativa 2018 è alle porte, e i Consulenti del Lavoro forniscono un utile vademecum sul 730 precompilato (presentazione, dati pre-inseriti, documentazione, liquidazione rimborsi, sanzioni): il modello precompilato sarà a disposizione dei contribuenti il 16 aprile; il 730/2018 si invia al sostituto d’imposta entro il 7 luglio o al Fisco entro il 23 luglio.
Vediamo tutto.
Per la consultazione, si può accedere al 730 precompilato 2018 utilizzando le credenziali SPID, il PIN INPS o quello dell’Agenzia delle Entrate, la Carta Nazionale dei Servizi.
Come tutti gli anni, la dichiarazione è disponibile in sola lettura fino al 2 maggio, mentre a partire da questa data è possibile anche la compilazione e inviarla. La presentazione può avvenire con tre diverse modalità: direttamente tramite i servizi online del Fisco, tramite il sostituto d’imposta, oppure rivolgendosi a un CAF, commercialista o altro intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come negli anni passati, la dichiarazione precompilata può essere presentate con o senza modifiche. In questo secondo caso, c’è il vantaggio che non ci saranno controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: se la presentazione avviene tramite intermediario, sarà eventualmente quest’ultimo a subite i controlli documentali.
In caso di presentazione tramite intermediario, il contribuente deve fornire la documentazione che attesti la conformità dei dati. Sarà comunque il contribuente a conservare l’originale dei documenti, mentre il professionista abilitato deve tenerne copia, da inviare su richiesta all’Agenzia delle Entrate.
E’ possibile firmare digitalmente la dichiarazione e la scheda per l’8, 2 e 5 per mille IRPEF.
Come è noto, il 730 precompilato contiene una serie di dati sulle detrazioni e deduzioni fiscali. I più importanti sono:
- interessi passivi sui mutui;
- premi assicurativi;
- spese e rimborsi sanitari;
- spese universitarie;
- spese asilo nido;
- spese funebri;
- contributi previdenza complementare;
- dati catasto e registro sugli immobili;
- detrazioni ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Attenzione: il contribuente può chiedere al Fisco di non inserire una serie di dati in dichiarazione, esercitando specifica opzione di opposizione (i termine per il periodo fiscale 2017, però, sono ormai scaduti).
Dal 2014, possono presentare il 730 anche i contribuenti senza sostituto d’imposta, barrando la relativa casella nel frontespizio della dichiarazione e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”: nel caso in cui il risultato della dichiarazione sia a debito (cioè, se vanno pagate tasse), l’intermediario trasmette il modello F24 almeno dieci giorni prima della scadenza di pagamento. Se invece risulta un credito d’imposta, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso, direttamente sul conto (se il contribuente ha fornito le coordinate), oppure tramite vaglia della Banca d’Italia.
Il sostituto d’imposta, invece, effettua il rimborso o trattiene le somme dovute dal contribuente a titolo di saldo e primo acconto IRPEF con la retribuzione del mese di luglio (oppure agosto o settembre nel caso dei pensionati). Se la retribuzione è più bassa delle tasse da versare, la parte residua viene trattenuta dai successivi stipendi, maggiorata degli interessi. La seconda o unica rata di acconto viene invece trattenuta a novembre: se il contribuente utilizza il metodo previsionale, deve comunicarlo entro il 30 settembre.
La destinazione dell’8, 5 e 2 per mille IRPEF viene effettuata utilizzando il modello 730-1. Possono effettuare l’adempimento anche i contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi. Il modello si consegna, insieme alla dichiarazione, al sostituto d’imposta o all’intermediario utilizzando l’apposita busta chiusa. Gli intermediari verificano la corrispondenza dei dati anagrafici e trasmettono la scelta del contribuente all’Agenzia delle Entrate, i sostituti d’imposta devono inviare la busta chiusa a un ufficio Postale oppure a un soggetto incaricato della trasmissione, e ricevono il relativo impegno a trasmettere.
Infine, gli intermediari sono tenuti ai controlli formali sulla documentazione, verificando che corrispondano con i dati in dichiarazione, e apponendo sulla dichiarazione il visto di conformità. In caso di visto infedele, scatta una sanzione del 30% a carico dell’intermediario (a meno che non si configuri una condotta dolosa del contribuente). Per evitare le sanzioni, è possibile inviare dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.