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Regole per i centri Industria 4.0

di Noemi Ricci

23 Marzo 2018 11:51

Industria 4.0: il regolamento per la certificazione rilasciata da Unioncamere ai centri di trasferimento tecnologico.

E’ stato reso disponibile online il regolamento per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 di cui al Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017, approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 15/2018.

Centri di trasferimento tecnologico

A fornire la definizione di centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 è stato un comunicato del MiSE, stabilendo che si tratta di realtà che svolgono attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti di operatività individuati dal Ministero stesso, ovvero: manifattura additiva, realtà aumentata, Internet delle cose, cloud, cybersicurezza, analisi dei Big data.

La certificazione rilasciata da Unioncamere potrà essere riconosciuta sia alle società che agli enti iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), nonché ad albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali, o ad enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti stabiliti decreto.

Il Regolamento descrive la normativa di riferimento e fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di certificazione del centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0, come avviene la verifica dei requisiti, i casi di sospensione della certificazione, la revoca e la durata della stessa.

Certificazione di Unioncamere

Per ottenere la certificazione le società e gli enti interessati devono presentare a Unioncamere “Servizio Affari Generali” apposita domanda, via PEC all’indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it, utilizzando l’apposito modello “MOD-B.1.7-01-Domanda di Certificazione”, disponibile sul sito di Unioncamere, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del centro di trasferimento tecnologico e contenente l’indicazione di tutte le sedi oggetto di certificazione.

In fase di pre-istruttoria, Unioncamere protocolla la domanda e verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata.  In aggiunta al controllo dei documenti, Unioncamere si riserva la possibilità di effettuare una verifica presso il centro di trasferimento tecnologico. Sono inoltre previste verifiche annuali di mantenimento dei requisiti.

La domanda viene sospesa in caso di irregolarità sanabili (mancanza di uno o più allegati e/o mancato/errato importo del versamento) con comunicazione a mezzo PEC delle integrazioni da trasmettere, entro 10 giorni, pena il rifiuto della domanda). In caso di irricevibilità della domanda, questa verrà comunicata a mezzo PEC al centro di trasferimento tecnologico.

La certificazione viene rilasciata nel caso in cui venga verificato il rispetto dei requisiti obbligatori e se il punteggio ottenuto dal centro è uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto). Anche l’esito positivo viene comunicato via PEC, unitamente al codice identificativo assegnato (ad esempio CTT I.4.0_001). In caso di esito positivo verrà aggiornato l’Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 che hanno ottenuto la certificazione.

La certificazione rilasciata da Unioncamere ha validità triennale.