Chi ha percepito dall’INPS importi di pensione più alti del dovuto oppure TFR e TFS (trattamento di fine rapporto e di fine servizio) si vedrà ricalcolare la prestazione ma non dovrà restituire nulla a titolo di risarcimento, a meno che l’errore non sia dovuto a una forma di dolo: tutte le regole sul sistema di gestione degli indebiti pensione sono contenute nella circolare INPS 47/2018, con la quale l’istituto di previdenza si adegua al più recente dettato normativo in materia (Determinazione Presidenziale n. 123/2017).
In generale, esistono tre classificazioni delle prestazioni indebitamente versate:
- indebiti propri: dovuti a errori non riconducibili alla volontà di nessuno (es.: sistema di calcolo, elementi considerati, regole applicate…).
- indebiti di condotta: connessi a un elemento intenzionale, come un comportamento omissivo o irregolare, che ha generato una prestazione non dovuta;
- indebiti civili: riguardano l’assenza o il venir meno della legittimazione alla prestazione (es.: riscossione rate dopo il decesso del pensionato, sentenza giudiziaria…).
Non restituzione
Il caso più comune è quello degli indebiti propri nella gestione privata, che nel momento in cui vengono accertati non comportano il dovere al rimborso delle somme indebitamente percepite. Si tratta, in pratica, di errori non imputabili al pensionato, il quale di conseguenza non dovrà subire alcun danno economico.
L’INPS può, in qualsiasi momento, provvedere a rideterminare la somma dovuta in base alla corretta impostazione delle norme, ma non riscuoterà le somme indebitamente erogate negli anni passati se la liquidazione del trattamento definitivo risulti molto lontano nel tempo. Detta disciplina trova applicazione per i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio 2001.
Restituzione
Diverso il caso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, gli iscritti alla CTPS, Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato, devono restituire le somme indebitamente percepite. Gli altri istituti previdenzialidei dipendenti pubblici, invece, provvederanno direttamente a rifondere l’INPS.
Prescrizione
I termini di prescrizione del diritto di credito su somme indebitamente versate sono decennali (dalla comunicazione del provvedimento di recupero). Per il TFS il riferimento è l’articolo 30 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che indica un anno dalla data di emanazione dell’atto di riferimento. per il TFR vale il termine di prescrizione dei dieci anni.