Partirà dal primo maggio 2018 l’obbligo di documento di trasporto elettronico (DDT) in caso di trasporto di merci per via aerea e per via marittima, come dichiarazione in dogana in sostituzione delle attuali procedure semplificate di cui agli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341 della Commissione.
A annunciarlo è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il comunicato stampa del 6 marzo 2018 con il quale ha reso altresì disponibile la versione italiana della Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale del Transito, che fornisce le istruzioni per l’applicazione delle norme relative all’agevolazione dell’ETD.
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato in concomitanza anche la Nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018 che riassume le nuove formalità semplificate, con particolare riferimento al settore del trasporto di merci per via aerea e per via marittima.
Nuove formalità semplificate
Le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate potranno continuare ad usufruirne fino al 30 aprile 2018, a meno che non aderiscano dal 1° maggio 2018 alla nuova procedura semplificata dell’ETD, presentando apposita domanda.
Analogamente alle altre semplificazioni elencate all’art. 233, par. 4, del CDU, anche l’utilizzo dell’ETD è infatti soggetto ad autorizzazione, che va richiesta attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.