A partire dal prossimo mese di luglio i datori di lavoro dovranno versare i contributi contrattuali anche per coloro i quali non risulta l’iscrizione alla previdenza integrativa. La COVIP, attraverso la circolare n. 1598 /2018, ha infatti messo nero su bianco i chiarimenti relativi alla destinazione ai fondi pensione dei contributi aggiuntivi a quelli ordinari.
Fondi Pensione in Legge di Bilancio
Si tratta di quei contributi dovuti dal datore di lavoro, in relazione all’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, in aggiunta ai contributi ordinari.
La circolare è determinata dalla necessità di applicazione della Legge di Bilancio 2018, che conteneva questa previsione.
La motivazione che ha spinto il legislatore ad introdurre queste novità scaturisce dall’idea di privilegiare, in assenza di una diversa volontà del lavoratore, l’unicità delle posizioni assicurative individuali.
In questo modo si evita la suddivisione su più forme pensionistiche complementari, soprattutto in contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali.
Previdenza integrativa
Oltre al già citato caso in cui la situazione si presenta quando il lavoratore non risulta iscritto alla previdenza integrativa, le nuove regole sono valide anche:
- per i lavoratori già iscritti a fondi pensione territoriali, per i quali i datori di lavoro dovranno versare l’eventuale contributo contrattuale a tali fondi pensione;
- per i lavoratori per cui, al fine del versamento del contributo contrattuale, è richiesto di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione. In questo caso in mancanza di una dichiarazione esplicita del lavoratore il contributo dovrà pervenire alla posizione già in essere;
- per i lavoratori che sono iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi “aggiuntivi” e che al contempo versano contributi ordinari presso una forma pensionistica territoriale. In questo caso la COVIP chiede il ricongiungimento con la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale.