Relativamente al messaggio INPS n.20600 del 13/12/2012 (punto 3) mi conferma che ai soggetti beneficiari di salvaguardia che accedono al trattamento pensionistico in presenza di anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età eta anagrafica, non si applicano le disposizioni relative ad adeguamento agli incrementi della speranza di vita?
Le confermo che non si applicano gli adeguamenti alle aspettative di vita ai lavoratori esodati salvaguardati che vanno in pensione con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Lo prevede, come lei giustamente sottolinea, il punto 3 del messaggio INPS 20600/2012.
Il precedente punto 2 dello stesso messaggio indica quali sono con precisione le regole applicabili a questo specifico caso. I lavoratori che rientrano nella salvaguardia (articolo 24 dl 201/2011) con 40 anni di contributi, (indipendentemente dall’età anagrafica), conseguono il diritto a pensione con un posticipo ulteriore di un mese se maturano il requisito nel 2012, di due mesi se maturano il requisito nel 2013, di tre mesi se lo maturano dal 2014 in poi.
Quindi, per riassumere, i lavoratori che rientrano nella salvaguardia, accedono alla pensione con 40 anni e un mese di contributi se hanno maturato il requisito nel 2012, 40 anni e due mesi di contributi nel 2013, e 40 anni e tre mesi di contributi a partire dal 2014.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz