Sono diversi gli elementi da considerare prima di chiedere l’APE Volontaria: requisiti, convenienza in base a percentuale e decorrenza, banca e compagnia assicurativa con relativi costi, senza contare la simulazione online e la procedura di richiesta INPS.
=> L'APe Volontaria è partita: domande aperte
Vediamo dunque i punti salienti da valutare prima di richiedere l’anticipo pensionistico istituito con la manovra 2017 (commi 166 e seguenti della legge 232/2016) e prorogato dalla Legge di Bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2019, da restituire con rate ventennali quando si matura l’età per la pensione di vecchiaia.
1. I requisiti base: 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo tre anni e sette mesi dal raggiungimento dell’età pensionabile, un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo.
2. I 20 anni di contributi: devono essere versati in un’unica gestione previdenziale, non si può quindi applicare il cumulo (che invece è utilizzabile ad esempio per APE sociale e pensione precoci). Si contano i contributi eventualmente oggetto di ricongiunzione o di riscatto, non si possono totalizzare i versamenti effettuati in paesi esteri.
3. Calcolo dei tre anni e sette mesi: bisogna tenere conto, in via prospettica, dei cinque mesi in più di aspettativa dei cinque mesi in più per adeguamento alle aspettative di vita che scatteranno dal 2019. Gli adeguamenti successivi, dal 2021, allungano eventualmente l’APE mentre non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito.
Per essere chiari, l’età pensionabile 2018 è 66 anni e sette mesi, dal 2019 passa a 67 anni. Quindi, chi non raggiunge la pensione di vecchiaia entro la fine del 2018, di fatto dovrà contare tre anni e sette mesi prendendo come riferimento i 67 anni.
4. Assegno 1,4 volte il minimo: il trattamento minimo 2018 è di 507,46 euro, quindi la pensione maturata deve essere pari ad almeno 710,444 euro, al netto delle rate di ammortamento. In pratica, bisogna calcolare la pensione (lorda) maturata al momento della richiesta, simulare il costo dell’APE in modo da ottenere l’importo delle rate di restituzione che bisognerà versare, sottrare dal lordo mensile il costo della rata. SE il risultato è pari ad almeno 719,44, è rispettato il requisito.
5. Non serve smettere di lavorare. Chi ha i requisti può decidere di chiedere l’APE volontario e proseguire l’attività lavorativa, in modo da continuare a versare i contributi, aumentando così l’importo della pensione futura e ammortizzando quindi il costo delle rate.
6. Durata: è il lavoratore che decide che percentuale di APE richiedere e la sua durata. Il trattamento deve durare almeno sei mesi.
7. Importo APE. L’importo minimo della rata mensile è di 150 euro, il massimo dipende cambia a seconda di quanto dura l’APE, nella seguente misura: il 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi, l’80% della pensione se l’APE dura fra 24 e 36 mesi, l’85% se la prestazione è compresa tra 12 e 24 mesi, il 90 se l’APE è versato per meno di 12 mesi. La scelta va effettuata quando si presenta la seconda domanda di APE.
8. Strumenti di calcolo: ci sono diversi strumenti online che consentono di effettuare il calcolo. L’INPS mette a disposizione un simulatore gratuito che sulla base della pensione maturata e dei requisti indica APE ottenibile, scadenze, importo della rate, costi del finanziamento.
9. Certificazione del diritto: chi possiede tutti i requisiti, può presentare domanda all’INPS con procedura online, attraverso le credenziali, oppure tramite intermediari. L’INPS risponde entro 60 giorni, per via telematica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica fornito dal contribuente. La risposta INPS fornisce la certificazione del diritto all’APE, e segnala la prima data utile di presentazione della domanda, la durata massima del finanziamento, l’importo minimo e massimo ottenibile.
10. Scelta banca e assicurazione: prima di procedere con la domanda definitiva, il lavoratore deve scegliere la banca che finanzierà il prestito e la compagnia assicurativa che copre il rischio di premorienza. Banche e assicurazioni vanno scelte fra quelle che aderiscono alal specifica convenzione firmata con ministeri e INPS (si attende ancora la pubblicazione dell’elenco).
Ricordiamo che l’APE viene erogato dall’INPS ma è finanziato dalle banche, mentre la polizza assicurativa serve a coprire il rischio di premorienza.
11. Domanda di APE: è la seconda domanda, che possono presentare solo coloro che hanno ricevuto risposta positiva dall’INPS sulla certificazione del diritto. La domanda si presenta sempre all’INPS, che la inoltra alla banca. Visto che l’APE volontario è una misura sperimentale, questa secondo domanda va inoltrata entro il 31 dicembre 2019. Bisogna inoltre fare attenzione nel caso in cui si decida di presentarla successivamente al primo termine utile di decorrenza indicato dall’INPS: è necessario che comunque vada rispettato il minimo di sei mesi di percezione dell’anticipo previdenziale.
Importante: contestualmente alla domanda di APE, bisogna presentare anche domanda di pensione di vecchiaia.
12. Retroattività: coloro che hanno maturato i requisiti prima dell’apertura delle procedure di domanda, ma successivamente al primo maggio 2017 (entrata in vigore dell’APE in base alla manovra 2017), possono chiedere (su base volontaria) gli arretrati. In questo caso, devono presentare la domanda entro il 18 aprile 2018.
13. Erogazione: il trattamento inizia a essere versato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
14. Compatibilità: se mentre percepisce l’APE il lavoratore decide di andare in pensione anticipata oppure opta per un altro trattamento previdenziale, deve comunicarlo e sospendere l’APE, che è incompatibile con qualsiasi pensione diretta. E’ invece compatibile con la pensione di reversibilità. A questo punto, si ridetermina il piano di ammortamento.
15. Estinzione anticipata: del finanziamento: può essere chiesta in qualsiasi momento, attraverso la procedura INPS. La richiesta può riguardare l’estinzione parziale o totale del debito. Se l’operazione non riguarda l’intera somma, si ridetermina il piano di ammortamento.
16. Premorienza: nel caso in cui il pensionato muoia prima dell’estinzione del debito, le rate ancora da pagare non vengono trasferite sulla pensione di reversibilità degli eredi.