Con l’Ordinanza n. 2168/2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento basato su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza se all’origine c’è un’omessa dichiarazione.
Accertamento basato su presunzioni
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un’omessa dichiarazione cui era seguito un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP: il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notificazione dell’atto impositivo effettuata direttamente dall’Ufficio per mezzo del servizio postale, senza predisposizione di relazione di notifica. La CTR aveva inoltre ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento, non essendo stato in esso specificato quali verifiche fossero state eseguite e quali fossero le imprese del settore operanti nello stesso settore economico del contribuente, esercente attività di fabbricazione d’infissi, che aveva consentito di fissare nella misura del 30% l’incidenza del costo del personale sui ricavi, determinati quindi induttivamente in uno al reddito d’impresa, stimato nella percentuale del 19% sui ricavi stessi.
I giudici della Suprema Corte hanno dato ragione al Fisco ritenendo legittimo l’accertamento basato su presunzioni prive dei caratteri di precisione, gravità e concordanza:
Avendo l’amministrazione finanziaria compiutamente, ab origine e con sufficiente grado d’intelligibilità indicato i presupposti di fatto e di diritto, sui quali l’accertamento è fondato (accertamento d’ufficio in assenza di dichiarazione del reddito di impresa ed incidenza dei costi sui presumibili ricavi, desunti dagli studi di settore) l’atto impositivo rispetta il requisito motivazionale […] avendo compiutamente posto il contribuente in condizione di far valere in modo non difficoltoso in giudizio le proprie difese, a fronte di quanto contestato con l’accertamento d’ufficio.
Obbligo di contraddittorio
I giudici precisano infine che l’obbligo di contraddittorio sussiste soltanto in materia di tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.