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La detrazione IVA è intoccabile

di Noemi Ricci

Pubblicato 5 Marzo 2018
Aggiornato 12 Marzo 2018 13:12

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Sentenza Corte di Giustizia UE: niente rettifica né revoca della detrazione IVA su immobili sfitti per cause estranee, se il soggetto passivo ha tentato di darli in locazione.

Se si è già goduto della detrazione IVA, l’agevolazione non può essere revocata anche se l’immobile non viene locato: lo ha chiarito la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-672/16, depositata il 28 febbraio 2018. Per la Corte, il diritto alla detrazione IVA resta in linea di principio acquisito, anche se, l’immobile oggetto di locazione sia rimasto sfitto per cause estranee alla volontà del proprietario.

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Detrazione IVA immobile sfitto

In casi del genere, in cui il soggetto passivo non utilizza i beni e i servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili per cause estranee alla sua volontà, una eventuale rettifica IVA assolta a monte lederebbe il principio della neutralità dell’IVA. La Corte UE spiega:

Una diversa interpretazione della direttiva IVA sarebbe incompatibile col principio della neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’imposizione fiscale dell’impresa. Essa potrebbe creare, all’atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta.

Parimenti, si creerebbero disparità arbitrarie tra queste ultime imprese in quanto l’accettazione definitiva delle detrazioni dipenderebbe dalla questione se tali investimenti diano luogo o no ad operazioni soggette ad imposta (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C‑110/94, EU:C:1996:67, punto 22).

La Corte di giustizia, esaminando il caso di una società portoghese che ha come oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di immobili, ribadisce che la direttiva UE (direttiva IVA 2006/112/CE articoli 167, 168, 184, 185 e 187) vieta alle normative nazionali di imporre la rettifica dell’IVA inizialmente detratta con riferimento ad un immobile per il quale sia stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione anche nel caso in cui l’immobile stesso non sia più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta se viene dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione.

Nel caso in esame due edifici erano rimasti inoccupati per più di due anni, ma nonostante questo la società non aveva effettuato alcuna rettifica dell’imposta detratta.