H una pensione netta di 1200 euro, decurtata da 350 euro per cessione del quinto e con un pignoramento in corso di 180 euro.
Avendo ricevuto decreto ingiuntivo per un debito bancario, per il quale farò opposizione entro 40 giorni per interessi, credo, fuori norma, desidero chiedervi: possono pignorare ancora di un quinto la pensione? A quanto ammonterebbe l’eventuale detrazione? Come si fa il calcolo?
In generale, i fatto che lei abbia usufruito della cessione del quinto non mette al riparo dal pignoramento, che quindi resta possibile. Il pignoramento in corso, invece, rileva. Ci sono dei limiti di impignorabilità, che cambiano a secondo da una serie di fattori.
Per il calcolo della trattenuta, in linea generale, bisogna detrarre dalla pensione un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà, ottenendo così la base su cui si calcola il quinto pignorabile.
Non mi è chiaro se i 1200 euro da lei percepiti siano o meno al netto della cessione del quinto e del pignoramento.
Facciamo l’esempio su una pensione di 1200 euro netti. L’assegno sociale 2018 è pari a 453 euro. Quindi la parte impignorabile è pari a 679,50 euro. Sulla parte eccedente (520,5 euro) è possibile pignorare un quinto della pensione, quindi circa 104 euro al mese.
Nel caso in cui i 1200 euro della sua pensione siano già al netto della cessione del quinto, direi che lei deve rifare il calcolo sull’intero importo della pensione (mi pare 1550 euro).
Mi pare di capire che il suo non sia un debito fiscale (nel qual caso, sarebbe diverso il calcolo del tetto di impignorabilità).
Se la sua pensione è accreditata direttamente sul conto corrente, le regole cambiano ulteriormente. Per le somme che erano già sul conto nel momento in cui interviene il pignoramento, la parte non pignorabile della pensione mensile è pari al triplo dell’assegno sociale, quindi a 1359 euro. La somma eccedente può essere interamente pignorata.
La sua pensione mensile è di 1200 euro, quindi, i ratei già accreditati sul conto sono impignorabili. Se invece è più alta, deve fare il calcolo.
Per le somme che arrivano sul conto corrente successivamente alla data del pignoramento, il tetto di impignorabilità è pari a quello previsto nel caso di pignoramento presso l’INPS (assegno sociale aumentato della metà), quindi 679,50 euro. Sulla parte eccedente, si applica il limite di un quinto (percentuale che può cambiare per alcune tipologie di debiti) Il riferimento normativo è l’articolo 13, lettera l, del decreto 83/2015.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz