Rimborso APE, regole e casi particolari

di Barbara Weisz

9 Novembre 2020 08:03

Ecco come funziona il rimborso dell'anticipo APE Volontario: il piano di ammortamento e i casi di inadempienza ed estinzione anticipata.

Al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il lavoratore che ha percepito l’APE Volontario inizia a restituire l’anticipo pensionistico con rate ventennali applicate sull’assegno previdenziale.

Il rimborso APE Volontaria si articola in 12 mensilità, mentre la tredicesima sarà piena (quindi in tutto si pagano 240 rate). Gli importi sono comunicati dall’istituto finanziatore. La prima rata di ammortamento viene trattenuta a partire dal primo assegno di pensione, al netto delle altre trattenute aventi natura prioritaria, e sempre nel rispetto del quinto del trattamento pensionistico e con la salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La rata di ammortamento si applica anche agli eventuali arretrati che vengono pagati con la pensione, sempre nel limite del quinto del totale degli arretrati posti in pagamento.

Incapienza

Nel caso di incapienza della pensione mensile, la rata può essere recuperata su eventuali altri trattamenti previdenziali del pensionato (non su quelli assistenziali). In ogni caso, entro 180 giorni dalla scadenza del rateo di pensione risultato incapiente l’INPS provvede a trattenere dai successivi ratei l’importo dovuto, fino a completamento della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.

Se questo non è possibile, e trascorsi 180 giorni c’è un debito superiore ai 200 euro, può essere attivato su richiesta dell’istituto finanziatore il Fondo di Garanzia per il recupero dell’80% del debito residuo, e il piano di ammortamento con trattenuta su pensione si interrompe. In questo caso, sarà l’INPS a recuperare le somme oggetto dell’intervento del Fondo, attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti.

Estinzione anticipata

Il lavoratore che ha utilizzato l’APE può decidere anche di estinguere anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte. Deve presentare apposita richiesta attraverso la sezione dedicata del sito INPS. Nel momento in cui l’operazione avviene, l’istituto finanziatore effettua le dovute comunicazioni all’INPS.

Se l’estinzione anticipata del finanziamento è totale, e avviene mentre l’APE è ancora in corso di erogazione, l’INPS considera priva di effetto la domanda di pensione di vecchiaia (che si presenta insieme alla richiesta di APe). Se invece l’operazione avviene mentre è in corso l’ammortamento, questo si interrompe dal primo rateo utile. Se l’estinzione è parziale, la banca comunica all’INPS il nuovo piano di ammortamento, e l’INPS applica la ritenuta aggiornata sul primo rateo di pensione utile.