Con l’interpello n. 2/2017, il Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al contratto di apprendistato con esplicito riferimento al diritto di precedenza che scaturisce dall’art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, in relazione al consolidamento di un rapporto di apprendistato professionalizzante al termine del periodo formativo ed alla nuova assunzione di altro lavoratore sempre con tale tipologia contrattuale.
Diritti di precedenza nel tempo determinato
Ricordiamo che la normativa sui diritti di precedenza nei contratti a tempo determinato è contenuta nel comma 1 dell’art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, il quale prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per un periodo superiore ai sei mesi, diviene titolare di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro l’anno successivo, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo determinato.
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Nell’interpello Confcommercio, chiedendo chiarimenti in merito alla corretta applicazione di tale norma, sottoponeva al Ministero il dubbio che costituissero, o meno, violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:
- l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
- la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.
Contratto di apprendistato
Richiamando la norma, il Ministero ha ricordato che l’apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), connotato dall’obbligo del datore di lavoro di impartire la formazione all’apprendista al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale, attraverso una puntuale declinazione di tali obiettivi nell’ambito del piano formativo individuale. Appare pertanto corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell’ambito di quelle contemplate nell’articolo 24.
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Chiarimenti interpretativi
Il Ministero esclude quindi la violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015, non trattandosi di una nuova assunzione, atteso che ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Una nuova assunzione con contratto di apprendistato va invece considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato e dunque ricorre la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato, come già chiarito dallo stesso Ministero con l’interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013.